Art. 5.
(Promozione dello spettacolo dal vivo).

      1. Lo Stato promuove la massima collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale, regionale e locale per lo sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo, anche attraverso tecnologie innovative, nonché con specifici accordi, intese e convenzioni tra Ministeri, regioni, università, istituzioni nazionali di formazione per l'alta specializzazione e associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      2. Lo Stato, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione, garantisce il pluralismo e le libertà creative ed espressive e agisce per

 

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realizzare le condizioni necessarie alle pari opportunità di fruizione dello spettacolo dal vivo, anche attraverso strumenti di perequazione a favore di regioni ed aree meno servite.
      3. Al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita culturale del Paese, possono essere adottate specifiche forme di intesa e di coordinamento per salvaguardare la specificità dello spettacolo quale servizio culturale articolato e diffuso sull'intero territorio nazionale.